Nuove norme tecniche per la prevenzione incendi

 

Il 18 novembre 2015 entreranno in vigore le nuove norme tecniche per la prevenzione degli incendi, contenute nel Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2015 (GU n. 192 – SO n. 51).

Il decreto, dal titolo “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, specifica le norme tecniche di progettazione, realizzazione ed esercizio di alcune delle attività indicate nel DPR 151/2011 (consulta l’elenco delle attività interessate), escludendo abitazioni, strutture sanitarie o alberghiere. Tali norme possono essere applicate sia alle nuove realizzazioni che alle strutture preesistenti in caso di ristrutturazione o ampliamento.

 

Le misure previste dal decreto, a carattere di prevenzione, protezione e gestionali, sono state selezionate con l’obiettivo di ridurre il rischio d’incendio, in termini di probabilità e conseguenze, entro limiti accettabili, tenendo conto di due fatti principali:

  • in condizioni normali, l’incendio in un’attività si avvia da un singolo punto di innesco;
  • il rischio d’incendio di un’attività non può essere completamente ridotto a zero.

L’allegato I al decreto contiene quindi il dettaglio delle misure tecniche, suddivise in sezioni che nel complesso diciplinano l’intera materia antincendio.

Il processo della riduzione del rischio sarà quindi articolato su fasi:

  1. Valutazione del rischio d’incendio per l’attività;
  2. Strategia antincendio per la mitigazione del rischio;
  3. Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio;
  4. Individuazione delle soluzioni progettuali per la riduzione del rischio.

Le norme vengono inoltre suggerite per la progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dal DPR 151/2011.