La gestione dei near miss o mancati infortuni 

 

 

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, segna un passaggio storico per la sicurezza sul lavoro in Italia: per la prima volta, la gestione dei near miss — i mancati infortuni o quasi incidenti — cessa di essere una buona prassi facoltativa e diventa un obbligo strutturato per le imprese. L’articolo 15 del decreto, rubricato “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni”, impone alle aziende con più di 15 dipendenti di identificare, tracciare, analizzare e comunicare i near miss, spostando il sistema sicurezza da un approccio reattivo a uno predittivo e proattivo.

Cosa sono i near miss: definizione e significato

Con il termine near miss (in italiano mancato infortunioquasi infortunio o quasi incidente) si indica un evento anomalo accaduto in occasione di lavoro che non ha provocato danni alle persone, ma che avrebbe potuto causare un infortunio o un incidente grave se le circostanze fossero state diverse. La differenza tra un near miss e un infortunio vero e proprio è, spesso, soltanto una questione di fortuna: un carico sospeso che si sgancia e cade in un’area vuota, un lavoratore che scivola su una macchia d’olio ma riesce a mantenersi in equilibrio, un macchinario che si blocca un istante prima di colpire un operatore.

Accanto ai near miss si colloca il concetto di situazione pericolosa: una condizione intrinsecamente rischiosa (una protezione mancante, un cavo scoperto, un percorso di esodo ostruito) che non ha ancora generato un evento, ma che potrebbe farlo in qualsiasi momento. Entrambe le tipologie rientrano nel perimetro del nuovo obbligo normativo e vanno trattate come segnali predittivi di rischio.

📖 Definizione tecnica dei near miss o mancati infortuni

Secondo la letteratura tecnica e i documenti INAIL, i near miss sono “eventi che non causano lesioni, malattie, danni a cose o ambiente, ma che avrebbero potuto generarli in assenza di circostanze favorevoli”. La modalità di accadimento è sovrapponibile a quella di un infortunio: cambiano solo le conseguenze.

La Piramide di Heinrich: perché i near miss contano

Perchè la gestione dei near miss o mancati infortuni o quasi incidenti diventa un obbligo di legge? Il fondamento scientifico che giustifica l’obbligo di documentare i mancati infortuni risiede in una delle evidenze più consolidate della sicurezza industriale: la Piramide di Heinrich. Negli anni ’30, l’ingegnere Herbert William Heinrich analizzò oltre 550.000 infortuni in contesti industriali americani e individuò un rapporto quasi costante tra eventi di diversa gravità.

Piramide di HEINRICH

Near miss e mancati infortuni

Il messaggio è chiaro: gli infortuni gravi non sono eventi isolati, ma la punta di un iceberg composto da centinaia di situazioni pericolose non gestite. Secondo le stime dell’ANMIL, applicando il rapporto di Heinrich ai circa 350.000 infortuni indennizzati annualmente dall’INAIL in Italia, si può ipotizzare una cifra di almeno 3,5 milioni di near miss all’anno nel nostro Paese.

Studi successivi hanno confermato la correlazione. Frank E. Bird (1969), analizzando 1,7 milioni di incidenti, propose il rapporto 1-10-30-600 (1 infortunio mortale, 10 gravi, 30 con danni materiali, 600 near miss). Nel 2003 lo studio ConocoPhillips aggiunse un ulteriore livello alla base: i comportamenti a rischio. Il principio resta lo stesso: agendo alla base della piramide — sui near miss — si prevengono gli eventi alla sommità.

✔ Il principio operativo

Ogni near miss analizzato e risolto riduce la probabilità di un infortunio futuro. I mancati infortuni sono indicatori proattivi di rischio: a differenza degli indici di frequenza e gravità, che misurano solo ciò che è già accaduto, i near miss consentono di intervenire prima del danno.

L’art. 15 del D.L. 159/2025: il testo e la portata normativa

L’intervento legislativo centrale è contenuto nell’articolo 15 del Decreto-Legge 159/2025, rubricato “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni”. La norma introduce un sistema a due livelli: da un lato le linee guida nazionali per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei near miss; dall’altro l’obbligo per le imprese di comunicare dati aggregati al Ministero del Lavoro.

⚖ Cosa prevede l’art. 15

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di intesa con l’INAIL, adotta linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni nelle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto ministeriale sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come near miss e le azioni correttive o preventive intraprese, nonché i criteri per la predisposizione di un rapporto annuale di monitoraggio nazionale.

La norma specifica che le linee guida devono tenere conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei near miss già elaborate dall’INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali e gli organismi paritetici. Le procedure esistenti restano in vigore fino al loro eventuale aggiornamento, al fine di evitare duplicazioni e valorizzare i percorsi organizzativi già attuati.

È importante sottolineare che il decreto mira a costruire un sistema nazionale di raccolta dati sui near miss che consentirà a INAIL e Ministero di identificare settori e reparti più esposti, programmare interventi tecnici mirati, finanziare iniziative formative e sviluppare indicatori predittivi degli infortuni.

Obblighi concreti per le imprese

L’art. 15 del D.L. 159/2025 genera una serie di adempimenti pratici per le aziende soggette all’obbligo (quelle con più di 15 dipendenti). Il sistema si articola in tre macro-fasi: segnalazione, analisi e comunicazione.

Adempimento Descrizione Riferimento
Segnalazione interna Implementare un sistema di segnalazione volontaria accessibile a tutti i lavoratori, con modalità chiare, sicure e tracciabili Art. 15 D.L. 159/2025
Registro near miss Istituire un registro (cartaceo o digitale) con data, luogo, descrizione, causa radice, azione intrapresa, responsabile e stato Art. 15 + linee guida INAIL
Analisi delle cause Analizzare le cause profonde di ogni segnalazione tramite l’RSPP o un team dedicato, con metodi come Infor.Mo o albero delle cause Best practice INAIL / ISO 45001
Azioni correttive Definire misure correttive o preventive per ogni near miss, assegnare responsabili e scadenze, verificare l’attuazione Art. 15 D.L. 159/2025
Integrazione nel DVR Le segnalazioni dei near miss entrano nella valutazione dei rischi e nei processi di miglioramento HSE Art. 28 D.Lgs. 81/2008
Rapporto annuale Predisporre un rapporto annuale con dati aggregati, indicatori, azioni correttive e risultati ottenuti Art. 15 D.L. 159/2025
Comunicazione al MLPS Trasmettere i dati aggregati secondo le modalità definite dal decreto ministeriale attuativo Art. 15 D.L. 159/2025
⚠ Attenzione

Sebbene le modalità operative di comunicazione al Ministero saranno definite dal decreto attuativo (atteso entro giugno 2026), l’obbligo di dotarsi di una procedura interna è di fatto immediato: il sistema dovrà essere operativo non appena le linee guida saranno emanate. Prepararsi in anticipo è fondamentale.

Come implementare il sistema di gestione dei near miss

Costruire un sistema di gestione dei mancati infortuni efficace e conforme al D.L. 159/2025 richiede un approccio strutturato. Di seguito i cinque passaggi operativi essenziali.

1 Definire la procedura di segnalazione

Creare un modulo di segnalazione semplice e accessibile — cartaceo, digitale o tramite app — che chieda: data, luogo, descrizione sintetica dell’evento e, se possibile, una foto. Il modulo deve essere comprensibile a tutti i lavoratori, anche in più lingue se necessario.

2 Istituire il registro dei near miss

Predisporre un registro strutturato (anche in formato Excel o su piattaforma HSE) con i campi: data, descrizione, area/reparto, causa radice, azione intrapresa, responsabile, stato (aperto/chiuso). Questo registro sarà il documento chiave per dimostrare l’adempimento all’art. 15.

3 Analizzare le cause profonde (root cause analysis)

Affidare all’RSPP, al preposto o a un team di valutazione l’analisi sistematica delle cause radice, utilizzando metodologie consolidate: il modello Infor.Mo sviluppato dall’INAIL, l’albero delle cause, il metodo dei 5 Perché, o la tecnica dell’analisi bow-tie.

4 Definire e monitorare le azioni correttive

Per ogni near miss analizzato, individuare azioni correttive o preventive concrete, assegnare un responsabile e una scadenza, verificare periodicamente l’attuazione. Il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) della ISO 45001 offre il framework ideale.

5 Redigere il rapporto annuale e comunicare i dati

Preparare il rapporto annuale near miss con i dati aggregati, gli indicatori di tendenza, le azioni correttive e i risultati ottenuti. Quando il decreto attuativo sarà emanato, trasmettere i dati al Ministero del Lavoro secondo le modalità previste.

Linee guida INAIL e scadenze normative

La gestione dei near miss o mancati infortuni o quasi incidenti: cosa dice la legge?

L’art. 15 del D.L. 159/2025 prevede che il Ministero del Lavoro, di intesa con l’INAIL, adotti entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto le linee guida nazionali per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei near miss. Le linee guida dovranno essere elaborate sentite le organizzazioni datoriali e sindacali e i relativi organismi paritetici.

Va ricordato che l’INAIL ha già prodotto negli anni diversi documenti tecnici sulla gestione dei mancati infortuni, in particolare il modello INAIL-Fincantieri del 2022 (“Modelli di gestione dei near miss – MGNM”) e il documento di supporto INAIL-Confimi Industria. Queste procedure restano pienamente valide fino all’eventuale aggiornamento e rappresentano un riferimento operativo solido per le aziende che desiderano adeguarsi sin da subito.

In parallelo, un decreto del Ministro del Lavoro definirà le modalità operative per la comunicazione dei dati aggregati e i criteri per il rapporto annuale di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, che diventerà uno strumento strategico per orientare le politiche di prevenzione a livello di sistema.

Vantaggi economici e incentivi INAIL

La gestione strutturata dei near miss non è soltanto un obbligo normativo, ma un’opportunità economica e organizzativa per le imprese. I benefici sono molteplici.

Riduzione del tasso INAIL (Modello OT23)

L’INAIL, attraverso il Modello OT23, riconosce una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che dimostrano di aver attuato interventi di miglioramento. La sezione “Azioni intraprese” richiede esplicitamente di elencare azioni correttive derivanti da valutazioni e proposte di miglioramento, inclusi i near miss. Un sistema di tracciamento ben documentato è un vantaggio concreto nella compilazione del modello.

Incentivi premiali del D.L. 159/2025

Il decreto stesso prevede strumenti di incentivazione economica e premiale per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni. Dal 1° gennaio 2026, la revisione delle aliquote INAIL per l’oscillazione in bonus premia le aziende con un buon andamento infortunistico.

Tutela legale e Modello 231

In caso di infortunio grave, disporre di un registro dei near miss che dimostri un’attività proattiva e sistematica di gestione dei rischi è una potente prova a discarico per il datore di lavoro, utile a dimostrare l’assenza di colpa organizzativa ai fini del D.Lgs. 231/2001. L’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 riconosce ai modelli organizzativi conformi alla UNI EN ISO 45001 — che prevede espressamente la gestione dei near miss — efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa dell’ente.

💡 Dato chiave

La norma ISO 45001 — il cui riferimento nel Testo Unico è stato aggiornato proprio dal D.L. 159/2025 alla versione UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 — cita espressamente la gestione degli eventi “potenzialmente dannosi” come opportunità di miglioramento continuo. Implementare il tracciamento dei near miss significa anche allinearsi alle best practice internazionali.

La cultura del “No Blame”: il fattore critico di successo

La gestione dei near miss o mancati infortuni o quasi incidenti: come viene percepita nella nostra vita quotidiana? Il decreto introduce un cambio normativo, ma la sfida vera è culturale. Perché il sistema di segnalazione dei near miss funzioni, i lavoratori devono sentirsi liberi di segnalare senza timore di ritorsioni o sanzioni disciplinari. È il principio del “No Blame” (nessuna colpa): la segnalazione serve a correggere il sistema, non a punire la persona.

La paura della colpa è il primo ostacolo alla segnalazione. Un’azienda che punisce o biasima chi segnala un near miss otterrà un risultato paradossale: poche segnalazioni, ma non perché ci siano pochi eventi — semplicemente perché nessuno li comunica. Il feedback è altrettanto importante: se il lavoratore segnala e non riceve riscontro, smetterà di farlo. Per questo ogni segnalazione deve generare una risposta visibile — un’azione correttiva, un ringraziamento, un aggiornamento sullo stato della gestione.

L’Accordo Stato-Regioni 2025 ha inserito la prevenzione dei rischi psicosociali — che comprendono anche le dinamiche organizzative legate alla cultura della sicurezza — nei programmi formativi obbligatori. Il tracciamento dei near miss diventa così anche uno strumento di coinvolgimento attivo dei lavoratori nella costruzione di un ambiente di lavoro più sicuro.

🚫 Errore da evitare

Un numero ridotto di near miss segnalati non indica necessariamente che si siano verificati pochi eventi. Spesso è il segnale di una cultura della segnalazione debole o punitiva. L’obiettivo iniziale è aumentare le segnalazioni, non ridurle: più near miss si intercettano, più infortuni si prevengono.

Domande frequenti (FAQ)

Cos’è esattamente un near miss?
Un near miss (o mancato infortunio) è un evento accaduto sul lavoro che non ha provocato danni a persone, ma che avrebbe potuto causare un infortunio in circostanze diverse. Esempio: un oggetto che cade da un’altezza senza colpire nessuno, un lavoratore che scivola senza cadere, un macchinario che si blocca appena in tempo.
Quali aziende sono soggette all’obbligo di tracciamento?
L’art. 15 del D.L. 159/2025 si applica alle imprese con più di 15 dipendenti. Le aziende più piccole non sono soggette all’obbligo formale, ma adottare volontariamente un sistema di segnalazione dei near miss è una buona prassi fortemente raccomandata.
I near miss vanno comunicati all’INAIL?
Non direttamente all’INAIL. Il decreto prevede che le imprese comunichino i dati aggregati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo modalità che saranno definite da un apposito decreto attuativo. L’obbligo di denuncia all’INAIL resta limitato agli infortuni con almeno un giorno di assenza.
Entro quando bisogna avere una procedura interna?
L’obbligo di dotarsi di un sistema di gestione è di fatto immediato. Le linee guida nazionali MLPS/INAIL sono attese entro aprile 2026 (sei mesi dall’entrata in vigore). Il decreto ministeriale con le modalità di comunicazione dei dati è atteso entro giugno 2026. È consigliabile prepararsi sin da ora.
Qual è il rapporto tra near miss e infortuni?
Secondo la Piramide di Heinrich, per ogni infortunio grave si verificano circa 29 infortuni minori e 300 near miss (rapporto 1-29-300). Studi più recenti confermano un rapporto di almeno 1 a 10 tra infortuni rilevati e mancati infortuni. In Italia si stimano almeno 3,5 milioni di near miss all’anno.
Esistono vantaggi economici per le aziende che tracciano i near miss?
Sì. La documentazione dei near miss contribuisce alla compilazione del Modello OT23 INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa. Il D.L. 159/2025 prevede inoltre incentivi premiali per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati. Infine, il registro è una prova a discarico ai fini della responsabilità 231.
Chi è il responsabile della gestione dei near miss in azienda?
Tipicamente l’RSPP, il preposto o, nelle aziende strutturate, un team HSE dedicato. Tuttavia, la segnalazione è compito di tutti i lavoratori: l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 impone l’obbligo di comunicare immediatamente qualsiasi potenziale condizione di pericolo.
Quale software o strumento utilizzare?
Non esiste un obbligo di formato specifico. Le soluzioni vanno da un semplice registro Excel con i campi essenziali, a piattaforme HSE digitali integrate che consentono la segnalazione via app, l’analisi automatica, la generazione di report e il monitoraggio dei KPI in tempo reale. La scelta dipende dalla complessità organizzativa dell’impresa.

Prevenzione delle Violenze e Molestie sul Lavoro

Prevenzione delle Violenze e Molestie sul Lavoro: Tutte le Novità del Decreto Sicurezza 2025

Finalmente molestie e violenze diventano un rischio lavorativo a tutti gli effetti grazie alla nuova lettera z‑bis dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008. Scopriamo in questo articolo come gestire la Prevenzione delle Violenze e delle Molestie sul Lavoro e cosa cambia per datori di lavoro, RSPP e imprese.

Normativa · D.L. 159/2025

Aggiornato al 5 febbraio 2026Tempo di lettura: 10 min
Valutazione dei rischi - DVR

Violenze e Molestie sul Lavoro

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha segnato una svolta nel diritto della sicurezza sul lavoro in Italia. Per la prima volta, la normativa riconosce in modo esplicito che le violenze e le molestie nei luoghi di lavoro costituiscono un rischio lavorativo da valutare, prevenire e gestire al pari dei rischi tradizionali legati all’integrità fisica. Si tratta di un passaggio storico che amplia la nozione stessa di tutela della salute del lavoratore, includendo la dimensione psicologica, relazionale e della dignità personale.

1. Il contesto normativo: dalla Convenzione OIL 190 al Decreto Sicurezza 2025

La prevenzione delle violenze e delle molestie sul lavoro non nasce con il D.L. 159/2025, ma affonda le radici in un percorso internazionale ed europeo che l’Italia ha progressivamente recepito. Il punto di riferimento fondamentale è la Convenzione OIL n. 190 del 2019, adottata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, che per la prima volta in uno strumento giuridicamente vincolante definisce violenza e molestie sul lavoro come “un insieme di pratiche e comportamenti inaccettabili che causano o possono comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico”.

L’Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4, impegnandosi ad adottare un approccio integrato e inclusivo alla prevenzione. A quasi cinque anni dalla ratifica, il D.L. 159/2025 rappresenta il passaggio attuativo più significativo: l’inserimento strutturale della prevenzione di violenze e molestie all’interno del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), ossia il cuore della normativa prevenzionistica italiana.

Va ricordato anche l’Accordo quadro europeo su violenza e molestie, risalente a oltre vent’anni fa, e la Raccomandazione OIL n. 206, che accompagna la Convenzione 190, indicando strumenti operativi per la valutazione e la gestione del rischio. Il decreto italiano si muove in piena coerenza con questo quadro sovranazionale.

2. La novità legislativa Prevenzione sulle Violenze e Molestie sul Lavoro: la lettera z‑bis dell’art. 15 D.Lgs. 81/2008

L’intervento normativo cardine del D.L. 159/2025 è contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera c), che modifica l’art. 15, comma 1, del Testo Unico, aggiungendo dopo la lettera z) una nuova lettera z‑bis.

⚖ Testo normativo

«z‑bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62.»

L’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: dalla valutazione dei rischi alla formazione, dall’organizzazione del servizio di prevenzione all’informazione. Con la nuova lettera z‑bis, la prevenzione delle condotte violente o moleste entra formalmente in questo elenco, acquisendo pari dignità rispetto a tutti gli altri obblighi del sistema prevenzionistico aziendale.

È importante notare il riferimento ai lavoratori come definiti dall’art. 2 del Testo Unico, che include non soltanto i lavoratori subordinati in senso stretto ma anche soggetti equiparati (tirocinanti, apprendisti, soci lavoratori di cooperative, ecc.), e ai luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 62, ossia tutti i locali destinati ad ospitare posti di lavoro, compresi quelli all’aperto.

📌 Nota terminologica

La norma parla di “programmazione” — non di semplice “attuazione” — delle misure di prevenzione. Secondo alcuni commentatori, questa formulazione lascia alle aziende un margine organizzativo per strutturare gradualmente i propri interventi, pur rendendo l’obbligo immediatamente vigente.

3. Violenze e molestie come rischio lavorativo: cosa cambia nel DVR

La conseguenza operativa più rilevante della riforma è l’equiparazione delle molestie e delle violenze sul lavoro a un rischio lavorativo vero e proprio. Questo significa che il datore di lavoro è tenuto a identificare, valutare e gestire tale rischio all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), esattamente come avviene per i rischi da agenti chimici, rumore, movimentazione manuale dei carichi o stress lavoro-correlato.

Non si tratta più, dunque, di un tema confinato alla sola normativa antidiscriminatoria o alla tutela civilistica della personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.): la prevenzione delle molestie diventa parte integrante del sistema organizzativo della sicurezza e deve essere trattata con gli stessi strumenti metodologici e gestionali degli altri rischi.

Cosa deve contenere il DVR aggiornato

Alla luce della nuova disposizione, il DVR dovrà includere almeno i seguenti elementi relativi al rischio di violenze e molestie:

Elementi essenziali nel DVR

  • Analisi del contesto organizzativo: mappatura delle situazioni e dei fattori che possono favorire condotte violente o moleste (rapporti gerarchici, lavoro a contatto col pubblico, turni notturni, isolamento operativo)
  • Individuazione delle misure preventive: codici di condotta, policy anti-molestie, procedure interne per la segnalazione e la gestione degli episodi
  • Canali di segnalazione riservati: integrazione con la normativa sul whistleblowing (D.Lgs. 24/2023) per garantire protezione a chi segnala
  • Servizi di supporto psicologico: attivazione di sportelli di ascolto per chi subisce o assiste a episodi di violenza o molestia
  • Monitoraggio e riesame periodico: verifica dell’efficacia delle misure adottate e aggiornamento costante del documento

Particolare attenzione va riservata ai settori con elevata esposizione al rischio di aggressione da parte di terzi, come la sanità, i servizi sociali, il commercio al dettaglio, i trasporti pubblici e l’istruzione, dove le violenze possono provenire non solo dall’interno dell’organizzazione ma anche da pazienti, clienti, utenti o studenti.

4. Obblighi pratici per il datore di lavoro

L’introduzione della lettera z‑bis genera una serie di obblighi concreti per il datore di lavoro che si sommano a quelli già previsti dal Testo Unico. In sintesi, l’impresa deve adottare un approccio strutturato alla prevenzione delle condotte violente o moleste, integrando le misure nel proprio sistema di gestione della sicurezza.

Adozione di una policy aziendale anti-violenza e anti-molestie

Il primo passo è definire una policy interna chiara e accessibile a tutti i lavoratori, che dichiari esplicitamente la tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di violenza, molestia o comportamento ostile, e che descriva le procedure da seguire in caso di segnalazione. La policy dovrebbe essere integrata con il Codice etico e con eventuali modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.

Coinvolgimento delle figure della prevenzione

L’efficacia della prevenzione richiede il coinvolgimento attivo di tutte le figure del sistema sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i dirigenti e i preposti. Un ruolo importante può essere svolto anche dalla Consigliera di Parità e dagli Organismi Paritetici, in collaborazione con le organizzazioni sindacali.

Integrazione con lo stress lavoro-correlato

È opportuno che la valutazione del rischio di violenze e molestie sia coordinata con la valutazione dello stress lavoro-correlato, già obbligatoria ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Violenza, molestie, mobbing e ogni forma di comportamento ostile sono infatti fattori di rischio psicosociale che incidono direttamente sul benessere e sulla salute mentale dei lavoratori.

✔ Buona prassi

Le aziende che hanno già implementato un sistema di gestione della sicurezza secondo la UNI EN ISO 45001:2023 (il cui riferimento nel Testo Unico è stato aggiornato proprio dal D.L. 159/2025) dispongono di un framework ideale per integrare la prevenzione di violenze e molestie nei processi di miglioramento continuo.

5. Formazione obbligatoria e tracciabilità delle competenze

Il Decreto 159/2025 rafforza in modo significativo anche il versante formativo. La formazione sulla prevenzione delle molestie sul lavoro non è più soltanto una raccomandazione di buona prassi, ma si inserisce nel più ampio quadro della formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha già previsto l’inserimento dei temi relativi alla prevenzione di violenza e molestie all’interno dei programmi formativi obbligatori per dirigenti e datori di lavoro, mentre per le altre figure (lavoratori, preposti, RLS) è presente un riferimento ai rischi psicosociali che li comprende.

Una delle innovazioni più incisive del decreto riguarda la tracciabilità della formazione: tutte le competenze acquisite in materia di sicurezza devono essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, con integrazione nel sistema informativo SIISL. Questo consente agli organi di vigilanza di verificare in modo interoperabile e automatico l’effettiva erogazione della formazione, inclusa quella sulla prevenzione delle condotte violente o moleste.

📋 Cosa include la formazione

La formazione deve sviluppare la capacità di riconoscere i segnali di comportamenti molesti o violenti, le competenze relazionali per intervenire, la conoscenza delle procedure interne di segnalazione e la consapevolezza dei diritti e delle tutele previste dalla legge. Non si tratta di sola trasmissione di nozioni, ma di un processo di crescita culturale che coinvolge tutti i livelli dell’organizzazione.

6. Vigilanza, sanzioni e incentivi INAIL

Per garantire l’effettiva applicazione delle nuove misure, il D.L. 159/2025 interviene anche sul potenziamento della vigilanza ispettiva. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL sono stati rafforzati con nuove assunzioni e maggiori risorse. Il decreto prevede inoltre il potenziamento del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Sul piano sanzionatorio, la mancata valutazione dei rischi e l’omessa adozione delle misure di tutela previste dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 — ora comprensive della prevenzione delle condotte violente o moleste — espone il datore di lavoro alle sanzioni già previste dal Testo Unico, che possono essere sia amministrative sia penali in funzione della gravità della violazione.

In parallelo, il decreto introduce meccanismi premiali per le aziende virtuose. Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL procederà alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus, premiando le imprese con un buon andamento infortunistico e investimenti strutturali in sicurezza. Sono escluse dal beneficio le aziende con condanne definitive per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi due anni.

Le risorse derivanti dalle sanzioni riscosse dalle ASL saranno inoltre destinate in via esclusiva ad attività di sorveglianza epidemiologica, rafforzamento degli SPRESAL e formazione professionale, creando un circolo virtuoso tra enforcement e prevenzione.

7. Molestie di genere e Codice delle pari opportunità

Un aspetto cruciale della riforma riguarda la dimensione di genere delle molestie sul lavoro. I dati statistici mostrano che le donne sono le vittime più frequenti di molestie, sia sessuali sia psicologiche, negli ambienti professionali. Il D.L. 159/2025, pur non contenendo una specifica distinzione di genere nel testo della lettera z‑bis, si colloca nel solco della Convenzione OIL n. 190, che riconosce espressamente l’impatto sproporzionato della violenza e delle molestie sulle donne.

Il quadro normativo si completa con il Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006), che vieta ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull’orientamento e sull’identità di genere, includendo tra le condotte discriminatorie anche le molestie e le molestie sessuali. Le aziende devono coordinare le misure adottate ai sensi del Testo Unico con le politiche di parità e, nel caso delle pubbliche amministrazioni, con i Piani triennali di prevenzione delle discriminazioni.

Per le imprese che aspirano alla Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022), la prevenzione delle molestie e delle violenze costituisce uno degli indicatori chiave: l’adeguamento al D.L. 159/2025 rappresenta dunque anche un’opportunità per rafforzare il posizionamento dell’azienda in termini di responsabilità sociale e attrattività per i talenti.

8. Domande frequenti (FAQ)

Cosa prevede la nuova lettera z‑bis dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008?
La lettera z‑bis inserisce tra le misure generali di tutela l’obbligo di programmare misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questa disposizione è stata introdotta dall’art. 5 del D.L. 159/2025 e conferma che violenze e molestie sono un rischio lavorativo da gestire nel sistema di prevenzione aziendale.
Le molestie sul lavoro devono essere inserite nel DVR?
Sì. Con l’inclusione della prevenzione delle condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela dell’art. 15, il datore di lavoro è tenuto a identificare, valutare e gestire questo rischio all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, adottando misure organizzative, formative e procedurali adeguate.
L’obbligo riguarda tutte le aziende, anche le più piccole?
Sì. L’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i datori di lavoro con lavoratori subordinati o equiparati, indipendentemente dalla dimensione aziendale o dal settore di attività. Le micro e piccole imprese sono tenute ad adeguarsi con modalità proporzionate alla propria organizzazione.
Qual è il rapporto con la Convenzione OIL n. 190?
Il D.L. 159/2025 dà attuazione concreta alla Convenzione OIL n. 190, ratificata dall’Italia con la Legge n. 4/2021, che sancisce il diritto di ogni lavoratore a un ambiente di lavoro libero da violenza e molestie. La Convenzione e la Raccomandazione n. 206 costituiscono il quadro internazionale di riferimento per l’intera disciplina.
Sono previste sanzioni per chi non si adegua?
La mancata adozione delle misure di tutela previste dall’art. 15 del Testo Unico, inclusa la nuova lettera z‑bis, espone il datore di lavoro alle sanzioni amministrative e penali già previste dal D.Lgs. 81/2008. Al contempo, le aziende virtuose possono beneficiare di incentivi e premialità INAIL.
Il medico competente ha nuovi obblighi?
Il D.L. 159/2025 rafforza il ruolo del Medico Competente in materia di prevenzione oncologica e sorveglianza sanitaria. In relazione alle molestie, il medico competente è parte del sistema di prevenzione e può contribuire a rilevare segnali di disagio psicologico legati a violenze o molestie subite dai lavoratori.

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Articolo aggiornato al 5 febbraio 2026 — Riferimenti normativi: D.L. 31/10/2025, n. 159 (conv. L. 29/12/2025, n. 198) · D.Lgs. 81/2008 · Convenzione OIL n. 190 · Legge 4/2021

Approfondimento sulla Normativa Italiana sul Rumore

LA NORMATIVA ITALIANA SUL RUMORE

In questo articolo ci dedichiamo ad una introduzione sulla normativa acustica italana, cercando di districarci fra le numerosi leggi sul rumore e sulle normative sul corretto modo di misuralo. L’inquinamento acustico rappresenta una delle principali problematiche ambientali che affliggono le moderne società industrializzate. Il rumore, definito come qualsiasi emissione sonora che provochi disturbo alle attività umane, alla salute e all’ambiente, è diventato oggetto di specifica attenzione normativa a partire dagli anni Novanta in Italia.

La necessità di una disciplina organica in materia di inquinamento acustico ha portato all’emanazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, denominata “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Tale legge rappresenta il pilastro fondamentale della normativa acustica italana, stabilendo i principi generali, le competenze, i valori limite e gli strumenti di pianificazione e controllo.

A completamento del quadro normativo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 ha definito la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, mentre il Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 ha stabilito le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.

Il sistema normativo italiano si inserisce nel più ampio contesto della normativa europea, in particolare della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2005.

Evoluzione storica della normativa

Prima dell’entrata in vigore della Legge 447/95, pilastro della normativa acustica italana, la disciplina del rumore era frammentata in diverse disposizioni settoriali. Il DPCM 1° marzo 1991 aveva già introdotto i primi limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, ma mancava un approccio sistematico e coordinato.

La Legge 447/95 ha quindi rappresentato un momento di svolta, introducendo un sistema integrato di tutela dall’inquinamento acustico che coinvolge tutti i livelli istituzionali: Stato, Regioni, Province e Comuni. Ogni livello è chiamato a svolgere specifiche funzioni nell’ambito di un disegno complessivo di protezione dell’ambiente sonoro.

 

 

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA ACUSTICA ITALIANA: LA LEGGE QUADRO 447/95

Non si pù che iniziare questa introduzione sulla normativa acustica italana senza citare la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 si compone di 17 articoli che disciplinano in modo organico la materia dell’inquinamento acustico. L’articolo 1 definisce il campo di applicazione e le finalità della legge, che si propone di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.

Finalità della legge

Le finalità principali della Legge 447/95 possono essere così sintetizzate:

  • Stabilire i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico
  • Definire le competenze dei vari livelli istituzionali (Stato, Regioni, Province, Comuni)
  • Introdurre strumenti di pianificazione acustica del territorio
  • Prevedere procedure di valutazione di impatto acustico e di clima acustico
  • Stabilire sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia

Struttura della legge

La legge si articola nei seguenti principali contenuti normativi:

Articolo 1 – Finalità della legge

Definisce l’ambito di applicazione e gli obiettivi generali della normativa, ponendo le basi per un sistema integrato di tutela dall’inquinamento acustico.

Articolo 2 – Definizioni

Fornisce le definizioni tecniche fondamentali per l’applicazione della legge, tra cui le nozioni di inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgente sonora, valori limite di emissione e immissione.

Articolo 3 – Competenze dello Stato

Attribuisce allo Stato le funzioni di indirizzo, coordinamento e regolamentazione generale, nonché la determinazione dei valori limite e delle tecniche di misurazione.

Articoli 4, 5, 6 – Competenze di Regioni, Province e Comuni

Ripartisce le competenze amministrative tra i diversi livelli di governo territoriale, attribuendo ai Comuni il ruolo centrale nella classificazione acustica del territorio e nel controllo delle emissioni.

Articolo 7 – Piani di risanamento acustico

Prevede l’adozione di piani comunali di risanamento acustico nei casi di superamento dei valori limite, con l’indicazione delle priorità di intervento e delle risorse necessarie.

Articolo 8 – Disposizioni in materia di impatto acustico

Introduce l’obbligo di valutazione di impatto acustico per determinate categorie di progetti e la valutazione previsionale di clima acustico per nuovi insediamenti residenziali.

 

DEFINIZIONI FONDAMENTALI

L’articolo 2 della Legge 447/95 fornisce le definizioni tecniche essenziali per la corretta applicazione della normativa. La comprensione di tali definizioni è fondamentale per l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Inquinamento acustico

Per inquinamento acustico si intende l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Tale definizione è particolarmente ampia e comprende non solo gli effetti sulla salute umana, ma anche quelli sull’ambiente naturale e sul patrimonio culturale, evidenziando un approccio integrato alla tutela dal rumore.

Ambiente abitativo

L’ambiente abitativo è definito come ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (ora sostituito dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Sorgenti sonore fisse e mobili

Le sorgenti sonore fisse comprendono gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Le sorgenti sonore mobili comprendono invece tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione precedente, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto.

Valori limite

La normativa definisce diverse tipologie di valori limite:

  • Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa
  • Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori
  • Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente
  • Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili

Descrittori acustici

Il livello equivalente continuo (Leq) rappresenta il principale descrittore acustico utilizzato dalla normativa italiana. Esso esprime il livello di un ipotetico rumore costante che, nel periodo di osservazione, avrebbe la stessa energia sonora del rumore effettivamente presente. La formula matematica del Leq è la seguente:

Leq = 10 log₁₀ [1/T ∫₀ᵀ (p(t)/p₀)² dt] dB(A)

dove T è il tempo di osservazione, p(t) è la pressione sonora istantanea e p₀ è la pressione sonora di riferimento pari a 20 μPa.

 

 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO (ZONIZZAZIONE)

La classificazione acustica del territorio comunale, comunemente denominata “zonizzazione acustica”, costituisce uno degli strumenti fondamentali previsti dalla Legge 447/95 per la gestione dell’inquinamento acustico. Essa consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee, a ciascuna delle quali sono associati specifici valori limite di rumore.

Obbligo di classificazione

L’articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95 attribuisce ai Comuni la competenza per la classificazione del territorio comunale. La classificazione deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dalle Regioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel DPCM 14 novembre 1997.

La zonizzazione acustica deve essere coordinata con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, nonché con i piani del traffico, al fine di garantire la coerenza tra le destinazioni d’uso del territorio e i relativi limiti acustici.

Le sei classi acustiche

Il DPCM 14 novembre 1997 individua sei classi acustiche, ciascuna caratterizzata da specifiche destinazioni d’uso del territorio e da corrispondenti valori limite di rumore:

CLASSE DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
I Aree particolarmente protette Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
III Aree di tipo misto Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
IV Aree di intensa attività umana Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
V Aree prevalentemente industriali Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
VI Aree esclusivamente industriali Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

 

Criteri di classificazione

La classificazione acustica deve essere effettuata tenendo conto delle seguenti indicazioni metodologiche:

  • Analisi delle destinazioni d’uso del territorio previste dagli strumenti urbanistici vigenti
  • Considerazione della densità abitativa e della tipologia degli insediamenti esistenti
  • Valutazione della presenza e delle caratteristiche delle infrastrutture di trasporto
  • Rilevamento delle attività produttive, commerciali e terziarie presenti
  • Considerazione delle previsioni urbanistiche e dei programmi di sviluppo del territorio

È importante evidenziare che non è consentito attribuire zone di classe I a aree confinanti con zone di classe V o VI, così come non è ammesso il contatto diretto tra zone con differenza di classe superiore a uno, salvo che per aree naturali o protette.

 

 

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

Altro pilatro legislativo che non si può non citare in questa introduzione sulla normativa acustica italana è il DPCM 14 novembre 1997 stabilisce i valori limite di immissione per ciascuna classe acustica, distinguendo tra periodo diurno (ore 06:00-22:00) e periodo notturno (ore 22:00-06:00). Tali valori rappresentano i livelli massimi di rumore ammissibili nell’ambiente esterno, misurati in prossimità dei ricettori sensibili.

Valori limite assoluti di immissione

I valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti sonore esistenti in un dato luogo e sono fissati nella seguente tabella:

CLASSE ACUSTICA DIURNO (06-22) Leq dB(A) NOTTURNO (22-06) Leq dB(A)
I – Aree particolarmente protette 50 40
II – Aree prevalentemente residenziali 55 45
III – Aree di tipo misto 60 50
IV – Aree di intensa attività umana 65 55
V – Aree prevalentemente industriali 70 60
VI – Aree esclusivamente industriali 70 70

 

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione sono i valori massimi di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in corrispondenza della sorgente stessa o in prossimità. Essi sono inferiori di 5 dB(A) rispetto ai corrispondenti valori limite di immissione:

CLASSE ACUSTICA DIURNO (06-22) Leq dB(A) NOTTURNO (22-06) Leq dB(A)
I – Aree particolarmente protette 45 35
II – Aree prevalentemente residenziali 50 40
III – Aree di tipo misto 55 45
IV – Aree di intensa attività umana 60 50
V – Aree prevalentemente industriali 65 55
VI – Aree esclusivamente industriali 65 65

 

Valori di qualità

I valori di qualità rappresentano gli obiettivi da perseguire nel breve, medio e lungo periodo attraverso interventi di bonifica acustica e una corretta pianificazione del territorio. Essi sono inferiori di 3 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione e costituiscono il riferimento per le azioni di miglioramento dell’ambiente sonoro.

 

 

CRITERIO DIFFERENZIALE: ASPETTI DIURNI E NOTTURNI

Il criterio differenziale rappresenta uno degli strumenti più importanti per la valutazione del disturbo da rumore all’interno degli ambienti abitativi. Esso si basa sulla differenza tra il livello di rumore ambientale (con la sorgente disturbante attiva) e il livello di rumore residuo (con la sorgente disturbante spenta o assente).

Definizione e finalità

Il criterio differenziale è stato introdotto per tutelare la popolazione dal disturbo causato da specifiche sorgenti sonore, anche quando i valori assoluti di rumore ambientale risultano inferiori ai limiti di zona. La ratio della norma risiede nel fatto che un rumore può risultare disturbante non solo per il suo livello assoluto, ma anche per il contrasto che crea rispetto al rumore di fondo preesistente.

La differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e il livello di rumore residuo (LR) non deve superare i seguenti valori:

PERIODO VALORE LIMITE DIFFERENZIALE
Diurno (ore 06:00 – 22:00) 5 dB(A)
Notturno (ore 22:00 – 06:00) 3 dB(A)

 

Metodologia di applicazione

L’applicazione del criterio differenziale richiede la misurazione di due grandezze distinte:

  1. Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.
  2. Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le stesse modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

Il differenziale viene calcolato come: D = LA – LR

Se D > 5 dB(A) nel periodo diurno o D > 3 dB(A) nel periodo notturno, si configura una violazione del criterio differenziale.

Condizioni di esclusione del criterio differenziale

L’articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 stabilisce che il criterio differenziale NON si applica nei seguenti casi:

  • Nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)
  • Quando il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno
  • Quando il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno
  • Al rumore prodotto da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime

Queste soglie di esclusione sono state introdotte per evitare l’applicazione del criterio differenziale in situazioni dove il rumore è comunque molto contenuto e difficilmente può creare disturbo significativo.

Aspetti critici del periodo notturno

Il periodo notturno (22:00-06:00) richiede particolare attenzione per diversi motivi. Innanzitutto, il limite differenziale più restrittivo (3 dB(A) invece di 5 dB(A)) riflette la maggiore sensibilità delle persone al rumore durante le ore dedicate al riposo. Inoltre, il rumore residuo notturno è generalmente più basso, rendendo più facilmente percepibili le sorgenti disturbanti.

Le misurazioni nel periodo notturno presentano anche specifiche difficoltà tecniche, legate alla necessità di garantire condizioni di misura rappresentative e alla gestione di eventi sonori anomali (passaggio di veicoli isolati, abbaiare di cani, ecc.) che devono essere identificati e, se del caso, esclusi dalla valutazione.

 

 

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA ACUSTICA ITALIANA: IL DM 16 MARZO 1998

UN altro pilastro legislativo che dobbiamo analizzare in questa introduzione sulla normativa acustica italana è il Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” costituisce il riferimento tecnico fondamentale per l’esecuzione delle misure acustiche ai fini dell’applicazione della Legge 447/95. Il decreto stabilisce le specifiche tecniche per la strumentazione, le metodologie di misura e i criteri di valutazione dei risultati.

Campo di applicazione

Il decreto si applica a tutte le misurazioni del rumore eseguite per:

  • Verificare il rispetto dei valori limite di emissione e immissione
  • Verificare il rispetto del criterio differenziale
  • Valutazioni di impatto acustico e di clima acustico
  • Controlli delle emissioni sonore delle sorgenti
  • Caratterizzazione acustica del territorio

Definizioni tecniche

Il decreto introduce alcune definizioni tecniche fondamentali che integrano quelle della Legge 447/95:

Tempo di riferimento (TR)

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco delle 24 ore. Si individuano due periodi: periodo diurno (06:00-22:00) e periodo notturno (22:00-06:00).

Tempo di osservazione (TO)

È un periodo di tempo compreso nel tempo di riferimento durante il quale l’operatore effettua le misure. La scelta del TO deve garantire la rappresentatività delle condizioni di rumore da valutare.

Tempo di misura (TM)

È il periodo di tempo all’interno del tempo di osservazione durante il quale il fonometro acquisisce i dati acustici. Può coincidere con il TO oppure essere suddiviso in più intervalli.

Livello di rumore ambientale (LA)

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (LR)

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Livello differenziale di rumore (LD)

È la differenza tra il livello di rumore ambientale e il livello di rumore residuo: LD = LA – LR

 

 

STRUMENTAZIONE E METODOLOGIE DI MISURA

Strumentazione di misura

Il DM 16/03/1998 stabilisce i requisiti della strumentazione da utilizzare per le misure acustiche. La catena di misura deve essere costituita da:

  • Fonometro integratore di classe 1, conforme alle norme IEC 651 e IEC 804 (ora sostituite dalla norma IEC 61672)
  • Microfono con risposta in frequenza conforme alla norma IEC 651
  • Calibratore acustico di classe 1 conforme alla norma IEC 942
  • Eventuale sistema di acquisizione e registrazione dei dati

Prima e dopo ogni ciclo di misure, la catena di misura deve essere verificata con il calibratore acustico. La differenza tra i livelli di calibrazione non deve superare 0,5 dB.

Condizioni meteorologiche

Le misurazioni in ambiente esterno devono essere effettuate in condizioni meteorologiche normali, evitando le situazioni che possono influenzare significativamente i risultati:

  • Precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve, grandine)
  • Velocità del vento superiore a 5 m/s
  • Condizioni di inversione termica particolarmente accentuate

In caso di vento, il microfono deve essere protetto con apposita cuffia antivento. Se la velocità del vento supera i 5 m/s, la misura deve essere interrotta.

Posizione del microfono

La posizione del microfono varia a seconda del tipo di misura da effettuare:

Misure in ambiente esterno

Il microfono deve essere posizionato ad un’altezza di 1,5 metri dal suolo (o dal piano di calpestio) e ad almeno 1 metro da superfici riflettenti (pareti, edifici, ecc.). Per la verifica dei limiti di zona, il microfono deve essere posizionato in corrispondenza del ricettore più esposto.

Misure all’interno degli ambienti abitativi

Per la verifica del criterio differenziale, le misure devono essere effettuate all’interno degli ambienti abitativi, con finestre aperte o chiuse a seconda delle condizioni di normale utilizzo. Il microfono deve essere posizionato ad almeno 1 metro dalle pareti e da altre superfici riflettenti, a 1,5 metri dal pavimento, e possibilmente al centro della stanza.

 

Durata delle misure

La durata delle misure deve essere tale da garantire la rappresentatività dei livelli sonori rilevati. In generale:

  • Per sorgenti sonore a funzionamento continuo: misura per l’intero ciclo di funzionamento o per un tempo sufficientemente lungo da rappresentare le condizioni tipiche
  • Per sorgenti a funzionamento discontinuo: misura durante i periodi di attività, con eventuale successiva normalizzazione al tempo di riferimento
  • Per il rumore da traffico: tempo di misura non inferiore a 15 minuti per periodo di riferimento, ripetuto in più giornate se necessario

Correzioni e penalizzazioni

Il DM 16/03/1998 prevede l’applicazione di correzioni al livello equivalente misurato per tenere conto di particolari caratteristiche del rumore che possono aumentarne il disturbo:

Componenti impulsive (KI)

Si applica una penalizzazione di 3 dB quando il rumore presenta carattere impulsivo, caratterizzato da variazioni rapide del livello sonoro. La presenza di componenti impulsive viene verificata confrontando i valori di LAImax e LASmax: se la differenza supera 6 dB, il rumore è considerato impulsivo.

Componenti tonali (KT)

Si applica una penalizzazione di 3 dB quando il rumore presenta componenti tonali, cioè suoni puri o a banda stretta chiaramente percepibili. La verifica della presenza di toni viene effettuata mediante analisi spettrale in bande di terzo d’ottava: se il livello di una banda supera di almeno 5 dB le bande adiacenti, si configura la presenza di componente tonale.

Componenti in bassa frequenza (KB)

Per la valutazione del rumore all’interno degli ambienti abitativi, quando sono presenti componenti in bassa frequenza (sotto i 200 Hz), può essere applicata una penalizzazione di 3 dB, secondo i criteri specificati dal decreto.

Le correzioni sono cumulative: il livello corretto LC si calcola come: LC = Leq + KI + KT + KB

 

 

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA ACUSTICA ITALIANA: LIMITI DI APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA

La normativa sull’inquinamento acustico presenta alcuni limiti di applicabilità che è fondamentale conoscere per una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni.

Esclusioni oggettive

La Legge 447/95 e i relativi decreti attuativi non si applicano o si applicano con specifiche limitazioni nei seguenti casi:

Attività temporanee

Le attività temporanee quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, possono beneficiare di deroghe ai limiti acustici, previa autorizzazione comunale. La deroga deve specificare le prescrizioni per la tutela della popolazione esposta e il periodo di validità.

Infrastrutture di trasporto

Le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime sono soggette a disciplina speciale, con specifici decreti che definiscono valori limite diversi da quelli generali. In particolare, il criterio differenziale non si applica al rumore prodotto da tali infrastrutture.

Attività militari

Le attività militari sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa generale, essendo soggette a specifiche disposizioni del Ministero della Difesa.

Ambienti di lavoro

La tutela dei lavoratori dall’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e non dalla Legge 447/95.

Esclusioni del criterio differenziale

Come già evidenziato, il criterio differenziale non si applica:

  • Nelle zone esclusivamente industriali (classe VI)
  • Quando il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) di giorno e 40 dB(A) di notte
  • Quando il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) di giorno e 25 dB(A) di notte
  • Al rumore da infrastrutture di trasporto

Limitazioni territoriali

La classificazione acustica del territorio può presentare alcune limitazioni:

  • Non tutti i Comuni hanno adottato la zonizzazione acustica; in questi casi si applicano i limiti provvisori del DPCM 1/03/1991
  • Le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto sono soggette a limiti specifici definiti dai relativi decreti settoriali
  • Le zone confinanti con classe diversa possono presentare problematiche di transizione che richiedono specifiche soluzioni progettuali

Regime transitorio

Per i Comuni che non hanno ancora adottato la classificazione acustica del territorio, l’articolo 8 del DPCM 14/11/1997 stabilisce che si applicano i limiti di cui all’articolo 6 del DPCM 1/03/1991, definiti “limiti di accettabilità”:

ZONIZZAZIONE URBANISTICA DIURNO Leq dB(A) NOTTURNO Leq dB(A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zone esclusivamente industriali 70 70

 

 

 

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

La Legge 447/95 definisce un sistema articolato di competenze, ripartite tra i diversi livelli istituzionali, ciascuno con specifiche responsabilità in materia di tutela dall’inquinamento acustico.

Competenze dello Stato

Allo Stato competono le funzioni di indirizzo, coordinamento e regolamentazione della protezione dall’inquinamento acustico. In particolare, lo Stato:

  • Determina i valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità
  • Stabilisce le tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico
  • Definisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei componenti edilizi
  • Coordina l’attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica
  • Adotta i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore delle infrastrutture di trasporto

Competenze delle Regioni

Le Regioni esercitano le seguenti funzioni:

  • Definiscono i criteri per la classificazione acustica del territorio comunale
  • Definiscono i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico
  • Definiscono le modalità, i criteri e le scadenze per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico
  • Definiscono i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica
  • Organizzano nel territorio regionale i servizi di controllo

Competenze delle Province

Alle Province competono le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico relative ad aree che interessano il territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale. In particolare:

  • Funzioni di controllo e vigilanza nell’ambito delle proprie competenze
  • Coordinamento e supporto ai Comuni per le attività di classificazione e pianificazione acustica

Competenze dei Comuni

I Comuni rivestono un ruolo centrale nella gestione dell’inquinamento acustico. Le loro competenze comprendono:

  • Classificazione acustica del territorio comunale secondo i criteri regionali
  • Coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica
  • Adozione dei piani di risanamento acustico nei casi previsti
  • Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico
  • Rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni
  • Rilevamento e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli
  • Adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale

Il ruolo del tecnico competente in acustica

L’articolo 2 della Legge 447/95 individua la figura del “tecnico competente in acustica ambientale”, unico soggetto abilitato ad effettuare le misure, la documentazione di impatto acustico e le valutazioni di clima acustico. I requisiti per il riconoscimento della competenza sono definiti dal decreto ministeriale 31 marzo 2017.

 

 

SANZIONI E PROVVEDIMENTI

La Legge 447/95 prevede un articolato sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, che comprende sia sanzioni amministrative che penali.

Sanzioni amministrative

L’articolo 10 della Legge 447/95 prevede le seguenti sanzioni amministrative:

  • Superamento dei valori limite di emissione o immissione: sanzione da 1.032 a 10.329 euro, con possibilità di raddoppio in caso di recidiva
  • Violazione delle disposizioni relative alla documentazione di impatto acustico: sanzione da 516 a 5.164 euro
  • Violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori: sanzione da 516 a 5.164 euro
  • Mancata comunicazione agli enti competenti dei dati di propria competenza: sanzione da 258 a 2.582 euro

Provvedimenti amministrativi

Oltre alle sanzioni pecuniarie, la normativa prevede specifici provvedimenti amministrativi:

Ordinanza di ripristino

Il Comune può ordinare al responsabile dell’inquinamento acustico il ripristino dei valori limite entro un termine determinato, con l’indicazione degli interventi necessari.

Sospensione dell’attività

In caso di mancato adempimento dell’ordinanza di ripristino, il Comune può disporre la sospensione dell’attività fino al raggiungimento dei valori limite.

Revoca dell’autorizzazione

In caso di reiterate violazioni, può essere disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Sanzioni penali

L’articolo 659 del Codice Penale punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Tale disposizione si applica anche in materia di inquinamento acustico, in particolare nei casi di violazione sistematica e grave dei limiti.

La giurisprudenza ha chiarito che per la configurazione del reato non è necessaria la prova del superamento dei limiti normativi, essendo sufficiente la dimostrazione dell’idoneità del rumore a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone.

CONCLUSIONI

La normativa italiana sull’inquinamento acustico, imperniata sulla Legge Quadro 447/95 e sui relativi decreti attuativi, costituisce un sistema articolato e complesso di tutela dell’ambiente sonoro. La comprensione approfondita di tale normativa è essenziale per tutti i soggetti coinvolti: pubbliche amministrazioni, professionisti, imprese e cittadini.

Punti di forza del sistema normativo

Il sistema normativo italiano presenta diversi punti di forza:

  • Approccio integrato alla tutela dall’inquinamento acustico, che coinvolge tutti i livelli istituzionali
  • Sistema di valori limite differenziato per classe acustica e periodo temporale
  • Criterio differenziale che tutela anche dai disturbi di livello contenuto ma percettibili
  • Strumenti di pianificazione acustica del territorio coordinati con la pianificazione urbanistica
  • Sistema sanzionatorio efficace per le violazioni

Criticità e prospettive

Accanto ai punti di forza, il sistema presenta anche alcune criticità:

  • Molti Comuni non hanno ancora adottato la classificazione acustica del territorio
  • I piani di risanamento acustico spesso non vengono attuati per carenza di risorse
  • Le attività di controllo e vigilanza sono spesso insufficienti
  • La normativa sulle infrastrutture di trasporto presenta lacune e complessità applicative

Le prospettive future della normativa sono legate all’evoluzione del contesto europeo, in particolare all’attuazione della Direttiva 2002/49/CE e ai successivi sviluppi normativi comunitari in materia di gestione del rumore ambientale. È auspicabile che il legislatore italiano prosegua nell’opera di aggiornamento e semplificazione della normativa, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

Considerazioni finali

La tutela dall’inquinamento acustico richiede un approccio multidisciplinare che integri competenze tecniche, giuridiche e urbanistiche. La corretta applicazione della normativa passa attraverso la formazione continua degli operatori, l’aggiornamento della strumentazione e delle metodologie di misura, e soprattutto la consapevolezza che la qualità dell’ambiente sonoro è un elemento fondamentale della qualità della vita.

È importante ricordare che la normativa acustica non rappresenta solo un insieme di limiti e prescrizioni, ma uno strumento per garantire il benessere delle comunità e lo sviluppo sostenibile del territorio. In questa prospettiva, la pianificazione acustica deve essere vista come un’opportunità per migliorare la qualità urbana e non come un vincolo allo sviluppo.

 

* * *

 

Riferimenti normativi principali

  • Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico
  • DPCM 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
  • DM 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico
  • DPCM 5 dicembre 1997 – Requisiti acustici passivi degli edifici
  • DPR 30 marzo 2004, n. 142 – Inquinamento acustico da traffico veicolare
  • DPR 18 novembre 1998, n. 459 – Inquinamento acustico da traffico ferroviario
  • Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale

Nuovi obblighi di legge per chi importa metalli

Da Luglio 2022 entrano in vigore nuovi obblighi di legge per chi importa metalli (sia rottami che semilavorati o anche prodotti finiti).

Nuovi obblighi di legge per chi importa metalli

E’ entrato in vigore il D.L. 17/2022 che emana NUOVE NORME SULL’IMPORTAZIONE, RACCOLTA E DEPOSITO DI MATERIALI METALLICI ed aggiunge NUOVE DISPOSIZIONI PER LA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA.

Questi nuovi obblighi di legge per chi importa metalli mi riguardano?

Nuovi obblighi per chi importa metalli

Radioattività e metalli

Se la tua azienda si occupa di:

  • importazione, raccolta, deposito od operazioni di fusione di rottami e altri materiali metallici di risulta?
  • Importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo?

Allora ci sono Nuovi obblighi per te che importi metalli, semilavorati o prodotti finiti in metallo!

Cosa impone la legge a chi importa metalli ?

L’articolo 40 del decreto legge n. 17/2022 (convertito in Legge n. 34/2022) stabilisce l’obbligo di provvedere alla sorveglianza radiometrica dei materiali metallici, per:

  • la valutazione dei livelli di radioattività
  • la verifica di un eventuale scostamento rispetto al fondo di radiazione naturale (potenzialmente dovuto alla presenza di sorgenti radioattive cosiddette “orfane” o dismesse).

Cosa devo fare per verificare se i metalli che importo sono radioattivi?

Per adempiere ai nuovi obblighi per chi importa metalli, bisogna incaricare un Esperto di Radioprotezione di II o III grado che si occuperà sia delle misurazioni radiometriche sui materiali metallici sia di rilasciarti un’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica, così come specificato dal D. Lgs. 101/20, art. 72, comma 2.

Solo per quanto riguarda i prodotti finiti in metallo elencati all’Allegato A – Allegato 2 della Legge n. 34/2022 l’obbligo della sorveglianza radiometrica è subordinato alla trasmissione di una specifica richiesta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte delle autorità competenti di cui all’art. 8 del D. Lgs. 101/20. Nell’ipotesi in cui tali prodotti finiti in metallo, importati nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, siano da sottoporre a sorveglianza radiometrica gli operatori economici sono tenuti all’acquisizione del documento di attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica, rilasciabile da un Esperto di Radioprotezione.

Cosa rischio se non effettuo la prevista sorveglianza radiometrica sui metalli importati?

Se la tua azienda non sta già dadempiendo ai nuovi obblighi per chi importa metalli, richia, secono il D. Lgs. 101/20:

  • l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 3.000,00 ad euro 40.000,00 per le violazioni all’art. 72, comma 1,  per  l’omessa sorveglianza radiometrica per i soggetti coinvolti.
  • l’arresto da uno a due anni o con l’ammenda da euro 45.000,00 ad euro 60.000,00 per le violazioni all’art. 72, comma 5  dove è specificato che nel caso di livelli anomali di radioattività i soggetti che effettuano la sorveglianza radiometrica devono adottare le misure idonee a evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente e devono dare immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per territorio;
  • ’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 70.000,00 per le violazioni dell’articolo 72, comma 6 (il materiale contaminato eventualmente prodotto a seguito di fusione di materiali contenenti una sorgente orfana non può essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto)

A chi posso rivolgermi per mettermi in regola con l’importazione metalli?

In Laborad siamo dotati di Esperti di Radioprotezione con le competenze necessarie ad offrire il servizio di sorveglianza radiometrica!

Contattaci allo 0695599588 per maggiori informazioni su queste novità legislative per chi importa o lavora metalli o per richiedere un preventivo gratuito.

Dove posso trovare le norme citate in questo articolo sui nuovi obblighi per chi importa metalli ?

Qui di seguito puoi scaricare l’Allegato A – Allegato 2 della Legge n. 34/2022, che elenca tutti i prodotti semilavorati metallici e i prodotti finiti in metallo interessati dalle disposizioni in materia di sorveglianza radiometrica, e l’Allegato A – Allegato 3 della medesima legge, nel quale sono indicati i grandi centri di importazione di metallo o i principali nodi di transito.

Radiazioni Ionizzanti, Radon e Materiali Radioattivi: nuovo decreto 101/2020

Radiazioni Ionizzanti, Radon e Materiali Radioattivi

Recepita la direttiva 2013/59/EURATOM sulle Radiazioni Ionizzanti e il Radon in Italia

IL D.Lgs 101/2020,  il Radon e le radiazioni ionizzanti nei materiali edili

Radiazioni Ionizzanti, Radon e Materiali Radioattivi: il 27 Agosto 2020 è entrato in  vigore il nuovo Decreto 101/2020.

Il decreto 101/2020 del 31 luglio 2020 stabilisce nuove norme di protezione contro i  pericoli derivanti dall’esposizione alle Radiazioni Ionizzanti, dal Radon e dai Materiali da Costruzione Radioattivi.

Il nuovo Decreto su Radiazioni Ionizzanti, Radon e Materiali Radioattivi usati negli edifici introduce diverse novità per privati cittadini, costruttori edili, professionisti, aziende e lavoratori. Tutti noi siamo infatti ci esponiamo ogni giorno a radiazioni ionizzanti, semplicemente stando a casa, sul luogo di lavoro, frequentando edifici pubblici o magari rilassandoci alle terme!

Ci esponiamo a radiazioni ionizzanti anche camminando su un pavimento di porfido, sedendoci su una panchina di granito, entrando nella nostra casa costruita in tufo e pozzolana (materiali edili radioattivi) o respirando il Radon che sale dal sottosuolo.

Non tutti sano che una delle principali sorgenti di esposizione a radioattività è il Radon

Mappa della radioattività da Radon in Italia. Radiazioni Ionizzanti, Radon e Materiali Radioattivi

Le principali zone a rischio Radon in Italia

IL RADON e le Radiazioni Ionizzanti

Il Radon è un gas radioattivo più pesante dell’aria, incolore, inodore, praticamente impercettibile senza appositi rilevatori. E’ generato nei terreni con un elevato contenuto di Uranio/Radio quali tufi, pozzolane, alcuni graniti e rocce di origine vulcanica molto abbondanti in alcune regioni Italiane come: Lombardia,  Veneto,  Lazio,  Campania,  Sicilia e molte altre. Il Radon è un gas e, in quanto tale, può infiltrarsi attraverso fessure e crepe, attraversare materiali porosi, dissolversi nell’acqua e penetrare così negli edifici. I nuovi edifici di oggi, con porte ed infissi sempre più efficienti sono “quasi” ermetici e riducono drasticamente il ricambio d’aria. Questo favorisce un accumulo di Radon che può essere respirato e continuare il suo “decadimento” radioattivo all’interno dell’organismo, con grande danno alla salute.
Il Radon è infatti una delle principali cause di cancro al polmone.

Il Decreto Legislativo n.101/2020 fissa nuovi livelli di riferimento, in termini di concentrazione media annua di Radon in aria, e sono:

  • per le abitazioni esistenti ed i luoghi di lavoro, 300 Bq/m3
  • per le abitazioni che saranno costruite dopo il 31/12/2024, 200 Bq/m3

 COME PROTEGGERSI DAL RADON ? Il nuovo D.Lgs. 101/2020.

Cosa dobbiamo fare? Tutte le attività (luoghi di lavoro) individuate all’art.16 del Decreto 101/2020 (come ad esempio i luoghi di lavoro in interrato) devono effettuare le misurazioni di concentrazione media annua di attività di Radon in aria. I proprietari di immobili (ad uso abitativo) sono incentivati ad effettuare le misurazioni della concentrazione di Radon nell’ambiente chiuso al fine di tutelarsi contro l’esposizione a tale gas, soprattutto in zone ad elevato rischio di Radon.

Il Decreto Legislativo 101/20 introduce inoltre obblighi per chi produce e vende materiali da costruzione che devono ora rispettare limiti massimi di radiazioni gamma emesse:  è bene tenerlo presente in questo periodo in cui il Decreto rilancio (DL. n.34 del 19/05/2020), introducendo un Superbonus del 110% per le ristrutturazioni edilizie, sta stimolando il settore edile, anche per evitare di farsi introdurre in casa materiali  radioattivi “fuori norma” molto pericolosi per la salute.

Tecniche di sanificazione a confronto

Sanificazioni e Coronavirus: che fare?

Il tema delle sanificazioni i questi giorni è purtroppo sempre più in voga. Ma quanti sono in grado di distinguere i professionisti veri dagli improvvisati dell’ultimo minuto? e quanto sono in grado di scegliere la tecnica di sanificazione più adatta per la propria azienda, la propria casa o l’automezzo di lavoro o per un costoso yacht?

Proviamo a fare chiarezza confrontando le tecniche di sanificazione.

Come riconosco una ditta autorizzata alle disinfezioni?

Come riconoscere una ditta autorizzata alle dinfezioni?

Come riconoscere una ditta autorizzata alle disinfezioni?

La prima cosa da controllare è che chi vi propone una sanificazione sia regolarmente iscritto in Camera di commercio ed autorizzato per le disinfezioni e le sanificazioni ai sensi del DM 274/1997 (lettere “b” ed “e”). Chiedete pertanto una visura o un certificato di iscrizione in CCIAA e andate a verificare al paragrafo “abilitazioni” che queste caratteristiche siano indicate. Se non lo sono siete probabilmente di fronte ad un’azienda che opera senza e necessarie autorizzazioni, e che probabilmente si sta improvvisando “sanificatore” senza le opportune competenze ed attrezzature.

 

Quale prodotto scegliere contro il COVID-19?

Quale prodotto scegliere contro il COVID-19?

Un’azienda mi propone l’Ozono, l’altra la nebulizzazione di ipoclorito, un’altra ancora il perossido di idrogeno o un sale di ammonio quaternario o la fumigazione, o gli ultravioletti (UV) o il biossido di titanio… di chi mi devo fidare?

Il vero professionista sa distinguere qual è il prodotto più adatto in base all’agente microbico da combattere, alla tipologia dei materiali e di attività svolta nel locale da sanificare e saprà adeguatamente presentare vantaggi e svantaggi di ogni tecnica. Se insiste su una sola tecnica anche di fronte alle vostre richieste di spiegazioni, probabilmente vi sta proponendo l’unica che conosce, indipendentemente da quale sia la più adatta.

Ma quale tecnica è la migliore per combattere i Coronavirus?

Il virus SARS-CoV-2 è un virus relativamente nuovo, apparso su questa terra probabilmente non prima di ottobre 2019 ed è pertanto ancora poco conosciuto. In Italia la Circolare 5443 del Ministero della salute, emanata il 22/02/2020, raccomanda l’uso di “comuni disinfettanti ad uso ospedaliero QUALI ipoclorito di sodio 0,1-0,5%, etanolo 62%-72% o perossido di idrogeno 0,5% per un tempo di contatto adeguato.”. Questo ovviamente non vuol dire che gli altri disinfettanti o Presidi Medico chirurgici siano inefficaci, ma che la loro efficacia sul virus SARS-CoV-2 non è ancora dimostrata e che pertanto vanno usati con cautela e alle concentrazioni e modalità ritenute efficaci su virus simili dalla comunità scientifica.

Esistono infatti numerose situazioni in cui l’utilizzo dei disinfettanti a base acquosa (in pratica tutti quelli raccomandati dal Ministero della Salute) comporta problemi agli arredi (es. soluzioni alcoliche) o alle apparecchiature elettroniche (es. ipoclorito di sodio) o agli impianti antincendio (tutte le nebulizzazioni). Purtroppo non tutti i luoghi di lavoro e gli ospedali sono attrezzati come gli ospedali con arredi resistenti ai disinfettanti e apparecchiature a prova di aerosol.

Ancora una volta è pertanto il professionista che deve valutare pregi, difetti, rischi e limiti di ciascuna tecnica applicati al caso specifico ed all’esigenza del cliente, sulla base delle raccomandazioni del Ministero della Salute, dell’OMS e della letteratura scientifica, nonché della propria esperienza e competenza. Ecco perché non ci si improvvisa impresa di sanificazione in un giorno….

Laborad disinfezioni e sanificazioni – San Cesareo (RM)

Laborad effettua sanificazioni manuali con prodotti a base di cloro (es. ipoclorito di sodio) , persossido di idrogeno (acqua ossigenata) e alcol etilico ed isopropilico (IPA) e con Presidi Medico Chirurgici autorizzati dal Ministero della Salute. Interveniamo in tutta Italia con servizi di Nebulizzazione e Sanificazione con apparati Ultra Low Volume (ULV) e con Ozonizzatori professionali al plasma freddo di ossigeno. Siamo inoltre specializzati nella sanificazione di yacht oltre i 40 metri, natanti, mezzi di soccorso, autobus, ambulanze ecc.

Visita la nostra pagina sulle disinfezioni per maggiori dettagli!

 

nuove norme radon puglia laborad

Nuove norme per il gas Radon nella Regione Puglia

 

Con la legge regionale 30 del 3 novembre 2016, la Regione Puglia ha fissato nuove e più restrittive norme per la riduzione dell’esposizione al gas Radon negli edifici, in riconoscimento della pericolosità di tale gas (secondo responsabile di tumore al polmone dopo il fumo) e della necessità di prevenirne l’accumulo negli ambienti di vita e lavoro.

È quindi ora obbligatorio, per gli edifici presenti nel territorio della Regione, adeguarsi alle nuove norme, pena la sospensione della certificazione di agibilità dei locali.
Vediamo nel dettaglio quanto previsto dalla legge.

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Pubblicato l’aggiornamento delle linee guida sulle Fibre Artificiali Vetrose

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 10 novembre scorso, ha approvato l’aggiornamento 2016 delle “Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute” in materia di Fibre Artificiali Vetrose (documento scaricabile qui.

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antenna

Approvato il decreto per le linee guida sui valori di assorbimento dei campi elettromagnetici da parte degli edifici

Approvato, a firma del Ministro dell’Ambiente Galletti, il decreto ministeriale concernente le linee guida per la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

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radio

Nuovi limiti per la radioattività nelle acque

Da marzo 2016 è legge anche in Italia il valore limite per la presenza di Radon nelle acque destinate al consumo umano (acque potabili, in bottiglia o usate nell’industria per la preparazione di alimenti).

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